Febbraio 15, 2024 –
La persona con disabilità, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 381 c. 5 del D.P.R.16.12.1992 n. 495 e già in possesso di un contrassegno per disabili, ha diritto all’assegnazione di un’area di sosta dedicata.
La richiesta va presentata al Comune di residenza che assegnerà – a titolo gratuito – uno spazio di sosta individuato da specifica segnaletica indicante gli estremi del permesso.
Il beneficio, tra le altre cose, ha la finalità di agevolare la sosta ed il parcheggio di chi risiede in aree cittadine ad alta densità di traffico.
Tale area, pertanto, deve agevolare anche l’apertura degli sportelli per facilitare la manovra di discesa (anche con carrozzina) dall’autovettura della persona disabile.
Il parcheggio ad personam, in quanto personalizzato e numerato, non può essere occupato da nessun altro veicolo, nemmeno da un veicolo che, munito di contrassegno invalidi, non abbia trovato liberi i parcheggi per disabili.
Una volta ottenuto il parcheggio ad personam la revisione della documentazione viene effettuata in occasione della scadenza/rinnovo del contrassegno disabili che, di norma, ha validità cinque anni.
Se siete interessati all’argomento o volete essere informati su specifiche tematiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, è possibile scrivere all’indirizzo info@legalsocial.it o prendere contatti tramite https://www.legalsocial.it/sedi-e-contatti/
A cura di:
Avv. Grazia MAPPA
Assistente Sociale dott. Lorenzo SCALABRINO