Febbraio 22, 2024 –
La Legge 289 del 1990, disciplina l’indennità mensile di frequenza qualificandola quale contributo economico erogato dall’INPS a sostegno dei minori con disabilità che frequentano scuole o centri di riabilitazione o di formazione.
La misura economica è finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori ed è erogata sino alla maggiore età.
L’indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo.
Per ottenere la prestazione è necessario che la disabilità sia riconosciuta dalla Commissione medico-legale che redigerà uno specifico verbale.
É a carico dei titolari del beneficio (e quindi dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori degli stessi minori disabili), comunicare ogni anno all’INPS l’attestazione della sussistenza dei requisiti di legge, tra i quali rientra il non superamento del limite reddituale stabilito.
La cessazione della partecipazione ai corsi scolastici, di formazione o riabilitativi dovrà essere obbligatoriamente comunicata, fatto che ne determinerà la perdita del beneficio economico.
Se siete interessati all’argomento o desiderate ricevere assistenza in materia, ovvero essere informati su specifiche tematiche di tutela del diritto alla disabilità, è possibile scrivere all’indirizzo info@legalsocial.it o prendere contatti tramite https://www.legalsocial.it/sedi-e-contatti/
A cura di:
Avv. Grazia MAPPA
Assistente Sociale dott. Lorenzo SCALABRINO