La Legge 11 febbraio 1980 n. 18, disciplina l’indennità di accompagnamento quale prestazione economica erogata a domanda del richiedente, a favore dei soggetti riconosciuti invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche tali da impedire l’autonomo svolgimento delle quotidiane esigenze di vita.
Il beneficio viene riconosciuto sulla base dell’entità della minorazione fisica o psichica e indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali.
Questa specifica misura è incompatibile con prestazioni concesse per invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio.
L’indennità di accompagnamento è però compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, e con la titolarità di una patente speciale.
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A cura di:
Avv. Grazia MAPPA
Assistente Sociale dott. Lorenzo SCALABRINO