Febbraio 08, 2024 –
In merito all’annosa questione circa la gratuità o meno del Servizio di trasporto scolastico a beneficio di persone con disabilità in età scolare, al fine di chiarirne i profili, si è espresso recentemente il Consiglio di Stato.
La Sezione Prima del Consiglio di Stato, con parere n. 403/2021 del 15.03.2021 ha affermato quanto segue: “Il servizio di trasporto scolastico di un alunno disabile è gratuito ed a carico del Comune di residenza del disabile medesimo. Ogni richiesta avanzata dall’Ente Locale nei riguardi della famiglia di compartecipazione alla spesa è del tutto illegittima”.
Il trasporto scolastico – si legge – è un servizio pubblico da erogare a titolo gratuito così come all’art. 28 co. 1 L. n. 118/1971 ed all’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE e dell’art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in ragione del principio del divieto di discriminazione.
Si sancisce perciò l’obbligatorietà da parte dell’Ente Locale di adottare tutte le misure di integrazione e sostegno per garantire il diritto all’istruzione e di ogni altro beneficio ed opportunità correlata.
È importante sottolineare che Enti Locali non possono subordinare l’erogazione del servizio a vincoli derivanti da carenze di risorse economico-finanziarie.
Il beneficio di cui sopra NON può essere negato nè interrotto poiché ciò configurerebbe l’illecito dell’interruzione di pubblico servizio.
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A cura di:
Avv. Grazia MAPPA
Assistente Sociale dott. Lorenzo SCALABRINO