Febbraio 05, 2024 –
La Legge 104/92 – in combinato disposto con le altre Leggi Nazionali e Regionali ed in relazione alle garanzie costituzionali confermate dalla Legge 328/2000 – prevede un costante, regolare e continuativo Servizio di mobilità a beneficio delle persone che, affette da disabilità, hanno la necessità di recarsi presso le strutture sanitarie – pubbliche e/o private convenzionate con il SSN – per essere sottoposte ai programmi riabilitativi.
Il trasporto è pertanto garantito alle persone con difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche (di natura temporanea o permanente) dipendenti da qualsiasi causa e che incontrino ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.
L’istanza, per usufruire del Servizio trasporto a fini riabilitativi, va inoltrata agli Enti di competenza (Comune / Città Metropolitana) su apposita modulistica già predisposta e corredata dalla documentazione sanitaria, ovvero di quella a conferma della frequenza di un Centro/programma terapeutico-riabilitativo.
Il beneficio di cui sopra NON può essere negato, anche nel caso in cui l’Ente preposto all’ottemperanza – per qualche ragione – non l’abbia previsto/programmato in precedenza.
Il medesimo Ente, pertanto, dovrà sempre rispondere positivamente all’istanza con l’autonoma predisposizione del Servizio o per il tramite di apposita convenzione a suo esclusivo carico.
Se siete interessati e/o volete essere informati su specifici argomenti è possibile scrivere all’indirizzo info@legalsocial.it o prendere contatti tramite https://www.legalsocial.it/sedi-e-contatti/
A cura di:
Avv. Grazia MAPPA
Assistente Sociale dott. Lorenzo SCALABRINO